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Rifiuti, slitta al 18 febbraio il termine per la raccolta dati
30 Gen

Rifiuti, slitta al 18 febbraio il termine per la raccolta dati

Arera accoglie la richiesta Anci. Interessati i Comuni che svolgono attività gestione tariffe

L'ARERA, in considerazione delle richieste pervenute e della novità delle disposizioni contenute nella determinazione 4/2019 - DRIF, proroga al 18 febbraio 2020 i termini, precedentemente fissati al 30 gennaio, per adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni inerenti alla qualità del servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti (secondo quanto riportato nel box di istruzioni reperibile al seguente link: https://www.arera.it/it/comunicati/20/200128.htm). 

Si ricorda che sono tenuti alla compilazione della raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Il tema riguarda principalmente i Comuni in quanto gestori dell'entrata, in particolare Tari, inizialmente non compresi nell'obbligo.

Per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, le aliquote sono: 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2018, risultanti dall'ultimo bilancio, e 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2017, risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l'anno precedente, come disposto dalla deliberazione 236/2018/A.

Sono tenuti al versamento i soggetti che svolgono attività relative a:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • spedizione transfrontaliera.

Sono quindi esonerati dal versamento del contributo, i soggetti che svolgono esclusivamente attività connesse alla riscossione della Tari.
Sono, inoltre, esonerati i soggetti che non hanno l’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafica operatori perché non svolgono alcuna delle attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

  • svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze o oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter, d.lgs 152/06;
  • svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

 

Qui la nota Ifel ai Comuni sulla deliberazione 444