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Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina

Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina

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Il Decreto 22 settembre 2021 dei Ministero della Transizione Ecologica definisce le modalità per l'ottenimento del contributo. In attesa di attuazione

Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto, in via  sperimentale,  agli:

  • esercenti  commerciali  di vicinato;
  • agli esercenti di media e di grande struttura, di  cui  all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del  decreto  legislativo  31  marzo 1998,  n.  114, che  attrezzano  spazi  dedicati  alla  vendita   ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla  spina;
  • all'apertura di nuovi negozi  destinati  esclusivamente  alla vendita di prodotti sfusi. 

In relazione al secondo punto, si precisa che si tratta in dettaglio di:

  • lett. d): esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • lett. e): medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • lett. f): grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) 

Il contributo economico a  fondo  perduto, previsto per gli anni 2020 e 2021, è pari all'ammontare della  spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per  ciascun  punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero  per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla  vendita  di prodotti sfusi. 

Le risorse disponibili sono  pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione  e  la realizzazione  del  punto  vendita  o  dello  spazio  dedicato,   per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti  sfusi compreso l'arredamento o  allestimento  del  punto  vendita  o  dello spazio dedicato,  nonchè per  le  iniziative  di  informazione,  di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa. Non  sono  considerate  ammissibili  le  spese  sostenute   per l'acquisto  o  l'igienizzazione  dei  contenitori  e   dei   prodotti alimentari e detergenti venduti.  Ai fini del riconoscimento  del  contributo  economico  a  fondo perduto in relazione alle spese  sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese  interessate dovranno  accedere  alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it e presentare  apposita  richiesta  al   Ministero   della   transizione ecologica entro i seguenti termini: 

  • in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della  suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale; 
  • in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro  il  30  aprile 2022. 

Il contributo e' riconosciuto da parte del  Ministero  della  transizione  ecologica,  previa  verifica  del rispetto dei requisiti previsti, secondo  l'ordine  di  presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle  domande, il Ministero della transizione ecologica  comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione  e,  nel  primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante. La durata  dell'attività di  vendita,  dalla  concessione  del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06313&elenco30giorni=true

Ultima modifica il Sabato, 13 Novembre 2021 16:02

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