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Negozi, mercati e benzinai: le istruzioni per i Comuni
20 Ott

Negozi, mercati e benzinai: le istruzioni per i Comuni

I pareri del ministero dello Sviluppo economico per risolvere di dubbi di interpretazione delle norme

Il ministero dello Sviluppo economico interviene ancora una volta con una serie di pareri a risolvere dubbi interpretativi manifestati da Comuni e operatori privati in tema di commercio, in sede fissa (cioè negozi) e su aree pubbliche, fornendo utili indicazioni ai primi anche in chiave sazionatoria delle violazioni commesse.

Commercio in sede fissa
In tema di vendita straordinarie, con parere n. 250182/2016, il Mise chiarisce che in esse rientrano esclusivamente i saldi, le vendite promozionali e le vendite di liquidazione, finalizzate a offrire sul mercato i prodotti a condizioni più favorevoli.
In particolare le vendite di liquidazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Dlgs 114/1998, sono possibili soltanto in caso di cessazione dell'attività commerciale, cessione o trasferimento d'azienda, rinnovo locali, e possono essere effettuate per una durata limitata nel tempo e in qualasiasi periodo dell'anno, tranne che immediatamente prima dei saldi di fine stagione.
Non costituisce, invece, occasione per la vendita di liquidazione un semplice cambio di immagine dell'esercente realizzato tramite l'inserimento di nuovi prodotti qualititativamente differenti.
Sempre in materia di commercio, il ministero chiarisce (parere n. 138792/2016) che in una società di persone in accomandita semplice anche il socio accomandante, che per definizione normativa non può compiere atti di amministrazione o concludere affari per conto della società ove manchi un'espressa procura in tal senso, se tuttavia ha concretamente svolto per due anni negli ultimi cinque (purchè opportunamente documentati dalle relative contribuzioni previdenziali) possa comunque conseguire il requisito professionale richiesto dall'articolo 71, comma 6, del Dlgs 59/2010 per poter svolgere commercio del settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande.
Infine, il ministero, con parere n. 227860/2016, precisa che - dopo l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs 114/1998 - è decaduto il divieto di nominare da parte di una stessa ditta titolare di attività commerciale o di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande un identico preposto per più punti vendita o esercizi, purchè vi sia la nomina o comunque un formale accordo fra preponente e preposto e soprattutto che la preposizione sia effettiva e non fittizia con la conseguente assunzione diretta di responsabilità e poteri gestori del delegato. Altresì il delegato può svolgere la medesima funzione per più bar o negozi ubicati in diverse Regioni.

Carburanti
In tema di impianti di distribuzione di carburanti su aree pubbliche, con parere n. 243594/2016, i tecnici di via Sallustiana precisano che, ai fini della concessione delle suddette aree da parte dei Comuni, non trovano applicazione i criteri sanciti dall'Accordo del 16/7/2015 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni relativamente alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche. Tuttavia, in base ai generali principi desumibili dall'ordinamento comunitario e nazionale in tema di tutela della concorrrenza e di libera circolazione di merci, capitali servizi, nonchè alla luce di quanto evocato dall'articolo 16 del Dlgs 59/2010, i Comuni devono attuare procedure di evidenza pubblica sia al momento del rilascio della prima concessione che alla scadenza della durata di quella già rilasciata evitandone il rinnovo.

Commercio su aree pubbliche
Un operatore di mercati o fiere che ha comunicato la cessazione della sua attività presso il Registro Imprese della Camera di Commercio e ha provveduto a chiudere la sua partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate, omettendo però di espletare i medesimi adempimenti al Comune, ha ormai perso lo status di imprenditore e, conseguentemente, non può formalmente più cedere mediante atto notarile la propria attività e relativa autorizzazione comunale ad altro operatore, la cui istanza di subingresso presentata al Suap non può essere accolta (parere n. 226100/2016).
Infine (parere n. 227887/2016), in tema di assegnazione giornaliera di posteggi non occupati dal titolare dell'autorizzazione in favore dei cosiddetti "spuntisti", in caso di subingresso nell'attività, l'operatore subentrante ha diritto ad usfruire del numero di presenze acquisite tramite la partecipazione alle spunte dal cedente.

 

 (da Quotidiano Enti locali)