Poste italiane spa deve contemperare nella gestione del servizio postale universale le esigenze di economicità gestionale proprie dello schema societario con quelle di carattere pubblicistico, insite nel carattere universale del servizio, talché è illegittima la chiusura di un ufficio postale motivata dalla sola esigenza di assicurare "l'equilibro economico". Questo è il principio fissato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sesta sezione, del 23 novembre 2016 n. 4926.
Il fatto - Un Comune adiva il Tar Campania per chiedere l'annullamento del provvedimento di Poste italiane che disponeva la chiusura di due uffici postali. La domanda veniva accolta del giudice di prime cure e, successivamente all'appello proposto da Poste italiane, anche dal Consiglio di Stato, previa estromissione dal giudizio del ministero dello Sviluppo economico, che – in base alle previsioni di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 – non esercita più poteri di vigilanza sul servizio postale (trasferiti alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ed era pertanto privo di legittimazione passiva nella controversia.
Il servizio di pubblico interesse - La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale (articolo 1, comma 1, Dlgs 22 luglio 1999 n. 261) e, come tale, il fornitore del servizio universale, in base all'articolo del Dm 7 ottobre 2008 del ministero dello Sviluppo economico, deve assicurare un punto di accesso entro la distanza massima di:
• 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione;
• 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione;
• 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione.
Il contratto di programma tra il ministero dello Sviluppo economico e Poste italiane richiama i citati criteri, alla stregua dei quali deve essere redatto il piano annuale degli interventi per la razionalizzazione della gestione degli uffici postali d'intesa con le autorità locali.
Le distanze e l'accessibilità - In relazione alle suddette distanze il Consiglio di Stato ha stabilito che "non è la mera misurazione chilometrica a dover essere presa in considerazione, ma anche la concreta idoneità dell'ufficio postale che rimane esistente ad assicurare un livello di servizio che presenti, anche per il territorio che viene sguarnito di un proprio ufficio, i connotati dell'universalità, vale a dire dell'accessibilità a chiunque a condizione economiche eque e ragionevoli del servizio". La distanza minima è, pertanto, un requisito necessario ma da solo non sufficiente perché possa ritenersi che il concessionario continui a garantire il servizio universale.
Il Consiglio di Stato, in relazione a questo aspetto, ha già affermato da un lato che il profilo delle distanze chilometriche va valutato "con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo", dall'altro che "l'espressione ‘accessibilità al servizio' utilizzata dai criteri stabiliti dal decreto ministeriale non può prescindere dall'effettiva percorribilità delle strade di accesso all'ufficio postale in termini di reale fruibilità da parte dei cittadini" (Consiglio di Stato, VI, 9 febbraio 2015 n. 635 e 11 marzo 2015 n. 1262).
Il profitto - In tale prospettiva considerare il solo utile economico farebbe venir meno una delle ragioni stesse del servizio pubblico, vale a dire l'esigenza di assicurare a chiunque la ragionevole opportunità di poter fruire delle prestazioni del servizio medesimo, e regredirebbe a mera attività di impresa orientata al solo profitto, in condizioni di ingiustificabile monopolio od oligopolio.
La riapertura degli uffici postali - In conclusione occorre, quindi, un'istruttoria completa e approfondita, per rilevare in modo certo se la modifica del sistema di distribuzione degli uffici mantenga o meno inalterata la garanzia per i cittadini di fruire del servizio. Il Collegio, confermando la sentenza di primo grado, ha determinato la "riapertura" degli uffici postali nella considerazione che tale valutazione sugli effetti della soppressione degli uf-fici postali non risulta essere stata compiutamente effettuata.
(da Quotidiano Enti locali)