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Fondo di solidarietà, ai Comuni toscani 2,1 milioni di euro
17 Feb

Fondo di solidarietà, ai Comuni toscani 2,1 milioni di euro

Seconda tranche per compensare il minor gettito derivante dalle agevolazioni Ici e Imu

Nelle casse di 6.357 Comuni arriva il saldo dell'importo fissato per compensare il minor gettito derivante dalle agevolazioni Imu e Tasi del 2016: sono stati corrisposti agli enti delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna, 43,9 milioni di euro corrispondenti alla quota non ripartita del Fondo di solidarietà comunale per il 2016. La Direzione centrale della Finanza locale del Viminale ha pubblicato il Dm Interno del 13 febbraio 2017 che ripartisce tra i Comuni, come indicato nell'Allegato A, la seconda tranche del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 5 comma 2 del Dpcm 18 maggio 2016 pari a 75.173.143,78 euro: un prima quota di 31.274.413 euro era già stata distribuita a 4.420 Comuni con il decreto del 27 settembre 2016 «relativamente all'integrazione del solo contributo per l'esenzione Tasi abitazione principale».

Per la Toscana la cifra complessiva destinata è di 2,1 milioni di euro. Qui si può scaricare l'elenco dei Comuni toscani. (elaborazione Anci Toscana)

Con questa nuova attribuzione, i cui importi erano già stati pubblicati con un comunicato del 2 dicembre 2016, vengono quindi assegnate le somme residue determinate in base alla rilevazione dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni Imu e Tasi previste dall'applicazione dei commi da 10 a 16 nonché dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 per le seguenti tipologie di immobili:
• concessi in comodato a parenti di primo grado;
• terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ovvero ubicati nei comuni delle isole minori a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
• abitazioni principali e pertinenze della stessa e case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

Il contributo compensativo è stato determinato seguendo una specifica metodologia, illustrata nella nota dell'allegato B al decreto, che ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 novembre 2016.

 

(da Quotidiano enti locali)