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Disegno di Legge di Bilancio 2022

Disegno di Legge di Bilancio 2022

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La legge di bilancio è stata inviata dal Governo alle Camere ed entro il 29 novembre si attendono gli emendamenti, in vista dell’approvazione entro l’anno. Si allega il testo, nella versione attuale e si riportano alcune delle disposizioni al momento più rilevanti per i territori montani. 

Art.180 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: 

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; 

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; 

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; 

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; 

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; 

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento. 

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna. 

3. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

4. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 319, 320, 321, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 1. 

Articolo 168 - Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022. 

2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1: 

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; 

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno. 

3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere: 

a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la

sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità sostenibile; 

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; 

c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa. 

4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate. 

5. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4: 

a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; 

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. 

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno. 

7. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 

8. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo: 

a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5; 

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 9; 

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9. 

9. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. 

Art. 116 - Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. 

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 62 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche attraverso la stipula Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Art. 139 - Infrastrutture stradali sostenibili delle Regioni, delle province e delle città metropolitane 

La norma prevede il riconoscimento di risorse per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Tra i criteri di assegnazione delle risorse sono inclusi quelli relativi alla vulnerabilità rispetto a fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico. Per l’anno 2022 si prevedono 100 milioni di euro, per l’anno 2023 150 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025 200 milioni di euro, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.   

Art. 141 - Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali

La norma prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. E’ inoltre individuato l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi.

Art. 144 - Rifinanziamento aree interne

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.   

Art. 166 - Ponti e viadotti

La norma assegna ulteriori risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Tali contributi sono assegnati con decreto MIMS di concerto con MEF da emanare entro il 30 giugno 2023. 

Art. 167 - Manutenzione scuole

Le norma aumenta le risorse (rispetto al dettato precedente: “225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029”), secondo le seguenti modalità: “per l’anno 2023, 530 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l’anno 2030, 335 milioni di euro per l’anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036”.

Art. 174 -  Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche 

Si prevede un contributo di 50 milioni di euro su richiesta dell’Anci per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale. 

Le proposte di emendamento di ANCI NAZIONALE:

https://www.anci.it/le-proposte-di-emendamenti-anci-alla-legge-di-bilancio-2022/?fbclid=IwAR0tZxwNtrQqNSjWOKoJHbFtRl-ktxlDk_FwDKmywdgIPnEuyiYUSQrNFu8

 

Ultima modifica il Mercoledì, 01 Dicembre 2021 13:47

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