È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2020, il decreto in cui sono stati specificati i requisiti necessari per beneficiare dei fondi per lo sviluppo strutturale, economico e sociale, in attuazione della legge 158/2017, relativa alle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
Tra i principali parametri individuati, la marcata arretratezza economica, l’inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, le difficoltà di comunicazione e la lontananza dai grandi centri urbani. I comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
Allegato A: Elenco dei parametri:
- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica:
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità
- e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali: il parametro è dato dall'ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani: il parametro è ricavato da indicatori che verificano almeno una delle seguenti due condizioni: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l'accesso Internet e comuni distanti dai centri urbani;
- g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) o g)
- i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali ivi richiamate
- l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta
- m) comuni istituiti a seguito di fusione: il parametro è dato dall'inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti.
- n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
Allegato B Nota Metodologica
Il perimetro di inclusione degli enti da considerare ai fini della citata legge è definito nella premessa del comma 2 che testualmente recita: «per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti».
La platea dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020 è composta da n. 5.522 enti. I comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 158 del 2017, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Con successivo decreto dovrà essere definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie previste dalla norma.