Beneficiari
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
- 1.000.000 € per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 2.500.000 € per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
- 5.000.000 € per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto.
Attività ammissibili
Il contributo erariale puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati successivamente, secondo il seguente ordine di priorità:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
- manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
- manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
- manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
Ai fini dell'ammissibilità al contributo:
- le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonche' il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato;
- le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
- alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016
Stanziamento
450 milioni di euro per l'anno 2022
Scadenza
15 febbraio 2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/15/22A00125/sg
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-gennaio-2022
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-10-gennaio-2022
In allegato, Circolare n. 2 del 13 gennaio 2022