fbpx
Stampa questa pagina
Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole
05 Mag

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

Di 
(0 Voti)

Il Fondo è istituito dall’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Le domande possono essere presentate dal 23 maggio fino al 23 giugno 2022

Beneficiari

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Attività ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di € 20.000 per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a € 5.000.

Scadenza

23 giugno 2022

https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042755-fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole 

Letto 14575 volte

twitter

facebook

Staff