Beneficiari
- Unioni di Comuni di cui all’art. 67 della LR 68/2011 o comunque costituite a seguito dell’estinzione delle comunità montane ai sensi della LR 37/2008
- Unioni di Comuni, diverse da quelle di cui alla lett. a), che hanno almeno il 30% del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il 30% della popolazione è residente in territorio classificato montano
- Comuni classificati montani che non fanno parte di Unioni di Comuni o che fanno parte di un’Unione di Comuni diversa da quelle di cui alle lett. a) e b).
Attività ammissibili
Le tipologie di interventi ammissibili possono essere selezionate tra uno o più degli ambiti di seguito elencati definiti ai sensi dell'articolo 85 comma 1 bis della legge regionale 68/2011 ed In conformità con quelli indicati dall'articolo 1 comma 593 della legge finanziaria n. 234 del 30-12-2021, aventi quale finalità generale il contrasto al fenomeno dello spopolamento:
- la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico
- la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, ivi compresi gli impianti per la produzione di energia e del patrimonio forestale e di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali
- la qualità delle infrastrutture viarie
- il potenziamento dei servizi pubblici locali, ivi comprese le infrastrutture digitali e di servizi socio sanitari
- la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere, commerciali e della cooperazione
- la tutela dell'identità storica e culturale dei territori, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile ambientale responsabile, ivi comprese le attività stagionali e di sostegno all’impiantistica sportiva
- il sostegno all'economia circolare e la trasformazione dei servizi eco sistemici in valore da ricavarsi nella generalità della contribuzione da destinare allo sviluppo delle aree montane
Qualora il progetto interessi più ambiti, l’ente proponente è tenuto a dare adeguata spiegazione della trasversalità tematica
Agevolazione
Il finanziamento non può superare il 90% del costo complessivo del progetto. Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in:
- Euro 400.000 per le unioni dei comuni
- Euro 200.000 per i comuni montani e parzialmente montani
Sono finanziabili con il fondo:
- esclusivamente le spese connesse all'investimento, nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi
- le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con il decreto dirigenziale del settore regionale competente
Stanziamento
2 milioni di Euro. Il 70% (€ 1.400.000) è destinato a progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a) e b); il 30% (€ 600.000) è destinato a progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c).
Scadenza
30 settembre 2022