Le regioni e le province autonome sono responsabili delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori.
I beneficiari sono Imprese agricole e forestali.
Sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi;
- realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale.
- ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza; b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018; c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di priorità ai fini della concessione del sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico: a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani; b) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo; d) interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni; e) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente; f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di chiusura del bando; g) effettuati in superfici accorpate e appartenenti a più proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
E’ prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti secondo la regola «de minimis».
Le risorse complessive ammontano a 3 milioni di Euro. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2005. A tal fine, tenuto conto della consistenza complessiva del fondo, pari a 3 milioni di euro, 1 milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia che, nell'insieme, occupano un terzo della superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle restanti regioni e province autonome.