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Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne - ANCI Toscana

Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne

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Il decreto 29 settembre 2021 disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo. 

Le regioni  e  le  province  autonome  sono  responsabili  delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della  concessione e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori. 

I beneficiari sono Imprese agricole e forestali. 

Sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi; 

  1. realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale. 
  2. ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali. 

Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a)  avere  la  disponibilità  dei  terreni  su  cui  si  intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza; b) ove pertinente, essere regolarmente  iscritte  all'albo  delle imprese  forestali  della  regione  in  cui  si  intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo  regionale  o  in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere  almeno  i  criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle  politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020,  di  cui all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018; c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici  concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo. 

Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano definiscono i criteri di priorità  ai  fini  della  concessione  del sostegno anche tenendo conto dei seguenti  principi  con  particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico: a) interventi eseguiti  da  imprese  aventi  sede  operativa  nei comuni classificati totalmente montani dalle  disposizioni  regionali vigenti; in assenza di  definizione  si  rimanda  a  quanto  disposto dall'art. 1,  della  legge  25  luglio  del  1952,  n.  991,  recante provvedimenti in favore dei territori montani; b) interventi  ricadenti  nelle  aree  definite  come  boschi  di protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2,  lettera  r),  del  decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;  c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad  alto  rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo;  d)  interventi  ricadenti  nelle  aree   sottoposte   a   vincolo idrogeologico  di  cui  al  regio  decreto  3267/1923  e   successive modificazioni ed integrazioni;  e)   interventi   finalizzati   alla   riduzione   del    rischio idrogeologico ricadenti  nei  bacini  idrografici  sottesi  a  centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino  vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente;  f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e  imprenditori forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla  data  di chiusura del bando;  g) effettuati  in  superfici  accorpate  e  appartenenti  a  più proprietari associati anche secondo le disposizioni di  cui  art.  10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 

E’ prevista una copertura fino al 100% dei costi  sostenuti secondo la regola «de minimis».

Le risorse complessive ammontano a 3 milioni di Euro.  Le risorse sono  ripartite  tra  le regioni  e  le  province  autonome  in  base   all'estensione   della superficie  forestale  in  ettari  stimata   dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio  -  INFC pubblicato, relativo all'anno 2005. A tal fine,  tenuto  conto  della  consistenza  complessiva  del fondo, pari a 3 milioni di euro, 1  milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna,  Toscana,  Piemonte  e Puglia  che,  nell'insieme,  occupano  un  terzo   della   superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti  nelle restanti regioni e province autonome. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-03&atto.codiceRedazionale=21A06459&elenco30giorni=true

Ultima modifica il Sabato, 13 Novembre 2021 15:53

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