Con i rinnovi del mese di luglio è stato inserito, in sede di calcolo sull’importo, il controllo sulla titolarità da parte del nucleo di assegno sociale (codice 078) e pensione sociale (codice 077). In caso di azzeramento della somma spettante, la domanda è stata posta in decadenza.
Per le erogazioni pregresse che dovessero essersi rivelate indebite, a seguito del predetto controllo, si provvederà centralmente all’iscrizione delle somme non dovute ad indebiti, per la gestione in compensazione su eventuali domande successivamente accolte.
Ugualmente, a partire dai rinnovi in corso è operativa la funzione di decadenza per le domande che presentino il rifiuto alla sottoscrizione del progetto (con relativa iscrizione di indebito in caso di comunicazione tardiva di tale rifiuto).
In base agli indirizzi ministeriali, le prime sospensioni per mancata notizia della sottoscrizione del progetto potranno aversi nei rinnovi di agosto, per le sole domande accolte con decorrenza gennaio 2018, ancora in corso di erogazione e per le quali la prima disposizione è stata inviata e rendicontata nello stesso mese di gennaio.
Si fa riserva di successive comunicazioni circa le tempistiche del rilascio delle seguenti correzioni/utility:
correzione del controllo preliminare che inibisce il processamento di una nuova domanda dopo la prima respinta ( o decaduta);
gestione dei c.d. piccoli importi;
ripresa del processo carta acquisti in caso di domanda di ReI respinta e di nucleo in possesso della carta acquisti minori;
rilascio della utility per la gestione del riesame;
domande con attestazione ISEE con omissioni/difformità.
Inoltre, con riferimento alle domande di ReI in stato sospeso, per la tardiva o mancata presentazione della DSU per il 2018, si precisa quanto segue.
In analogia con quanto accaduto per il SIA, anche per il ReI vige il meccanismo della DSU not found.
A seguito di specifico indirizzo ministeriale, è stato previsto che in caso di mancata presentazione della nuova DSU entro il 31 marzo 2018, le domande di ReI (quelle presentate sulla base di una DSU 2017) rimanessero in stato “sospesa” fino alla presentazione di una nuova DSU.
In caso di presentazione tardiva, ma entro l’anno solare, viene effettuata more solito l’istruttoria per il rinnovo e, in caso di sussistenza di tutti i requisiti, la prestazione riprende ad essere erogata, con recupero delle mensilità arretrate.
La decadenza avrà luogo solo in caso di mancata presentazione della DSU entro il 2018.
Si precisa che, al momento, non c’è ancora una tempistica per il rilascio della funzione procedurale che permetterà la verifica ed il ripristino delle domande sospese per DSU tardiva.
Si rappresenta, infine, che lo sviluppo della gestione DSU not found 2018 deve essere completato anche per SIA e SIA sisma.
Anche per queste due misure si fa riserva di fornire notizia sulla tempistica, non appena nota.