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Pronto l’utilizzo dell’indicazione “Prodotto di Montagna” - ANCI Toscana

Pronto l’utilizzo dell’indicazione “Prodotto di Montagna”

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"Prodotto di montagna" è l’indicazione facoltativa di qualità introdotta dall’art. 31 del Regolamento UE n. 1151/2012 del dicembre 2012, che disciplina i regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari quali DOP, IGP ed STG ed, appunto indicazioni di qualità aggiuntive. 

Il regime di qualità prevede una specifica “etichetta” da apporre sul prodotto, cioè un logo istituito a livello nazionale dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un’indicazione da utilizzare in “autocontrollo”, ovvero gli operatori che scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo e della dizione “Prodotto di Montagna” e hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non quello di sottoporsi alle verifiche degli Organismi di controllo terzi.

Grazie al provvedimento appena assunto dalla Regione Toscana (Decreto dirigenziale n. 2222/02/2021), che approva la relativa modulistica, sono pertanto forniti ai produttori tutti gli strumenti per applicare l’etichetta in questione. L’operatore è obbligato ad inviare l’apposita comunicazione entro 30 giorni dall’avvio della produzione, specificando il luogo in cui è situata l’azienda di produzione o trasformazione. La modulistica integra inoltre la modulistica nazionale, permettendo agli operatori di comunicare eventuali variazioni o recedere dall’utilizzo del regime di qualità.

La valorizzazione è ammessa per i soli prodotti ottenuti in aree montane. Si tratta di zone ai sensi dell’art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013 e non aree perimetrate per altri vincoli o svantaggi. In caso di Comune parzialmente montano, i prodotti provenienti dalla parte “non montana” non possono fregiarsi di tale logo, fatte salve specifiche deroghe stabilite per gli stabilimenti di trasformazione relativamente ad operazioni di: a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e b) spremitura dell’olio di oliva, che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Ugualmente è concessa una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione al 3 gennaio 2013, in tal caso possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Il riferimento ufficiale per la consultazione dei territori eleggibili all’uso dell’indicazione è il servizio web gis GEOSCOPIO, al link http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/zonesvantaggiate.html. Sono ammessi esclusivamente i territori evidenziati nella “Guida” etichettati come “Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 – valide dal 02/11/2020 secondo il DGR n. 1349 del 02/11/2020” tra le “Zone montane ai sensi dell’art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013.

Come riconosciuto da Parlamento e Commissione europea, i prodotti ottenuti in aree montane hanno una qualità diversa rispetto agli stessi prodotti ottenuti in aree non montane. La dicitura, oltre a sottoscrivere la particolare provenienza, rappresenta una leva di marketing che va ben oltre il valore economico: implicitamente si riconosce il valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori di quelle aree. E’ l’esplicito riconoscimento delle differenti condizioni produttive per chi opera in montagna, zone maggiormente sottoposte a limitazioni climatiche e pedologiche che hanno conseguenza sulla stagionalità, sulle tipologie di razze, vegetali e processi produttivi utilizzati e che in ogni caso non possono mai essere “spinti” come avviene invece in condizioni di pianura.

Ultima modifica il Martedì, 02 Marzo 2021 09:49

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