Il "Regolamento Comunale sul Gioco Lecito" consente agli Enti Locali di inserire ulteriori luoghi sensibili in aggiunta a quelli già previsti dalla L.R. 57/2013 da individuarsi all’interno dei propri territori e dai quali mantenere la distanza di 500mt per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro. A Pergine Valdarno, oltre ai locali di proprietà comunale, oratori, biblioteche, musei, giardini pubblici, ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, fermate del pubblico trasporto, sportelli bancari o bancomat, agenzie di prestiti e pegni, “compro-oro” si sono individuati luoghi di aggregazione specifici di particolari fasce di popolazione a rischio, quali anziani e minori. Inoltre nel Regolamento viene ribadito il divieto, in qualunque forma e qualsiasi modalità, della pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comunale qualora in violazione delle norme previste dall’articolo 5 della L.R. 57/2013 e negli altri casi previsti dall’articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012. Si prevede la possibilità di escludere i soggetti destinatari del regolamento da eventuali benefici (che siano patrocini, agevolazioni o contributi economici) concessi dal Comune con proprio regolamento specifico in materia. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune da un cittadino residente e le cui finanze siano state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Ser.D., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione (ad eccezione del caso in cui il soggetto eserciti la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni).
