L'ARERA, in considerazione delle richieste pervenute e della novità delle disposizioni contenute nella determinazione 4/2019 - DRIF, proroga al 18 febbraio 2020 i termini, precedentemente fissati al 30 gennaio, per adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni inerenti alla qualità del servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti (secondo quanto riportato nel box di istruzioni reperibile al seguente link: https://www.arera.it/it/comunicati/20/200128.htm).
Si ricorda che sono tenuti alla compilazione della raccolta i soggetti che al 31 dicembre 2018 gestivano unicamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Il tema riguarda principalmente i Comuni in quanto gestori dell'entrata, in particolare Tari, inizialmente non compresi nell'obbligo.
Per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, le aliquote sono: 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2018, risultanti dall'ultimo bilancio, e 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2017, risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l'anno precedente, come disposto dalla deliberazione 236/2018/A.
Sono tenuti al versamento i soggetti che svolgono attività relative a:
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- spedizione transfrontaliera.
Sono quindi esonerati dal versamento del contributo, i soggetti che svolgono esclusivamente attività connesse alla riscossione della Tari.
Sono, inoltre, esonerati i soggetti che non hanno l’obbligo dell’iscrizione all’Anagrafica operatori perché non svolgono alcuna delle attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze o oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter, d.lgs 152/06;
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
Qui la nota Ifel ai Comuni sulla deliberazione 444
