Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto, in via sperimentale, agli:
- esercenti commerciali di vicinato;
- agli esercenti di media e di grande struttura, di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
In relazione al secondo punto, si precisa che si tratta in dettaglio di:
- lett. d): esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- lett. e): medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- lett. f): grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)
Il contributo economico a fondo perduto, previsto per gli anni 2020 e 2021, è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonchè per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate dovranno accedere alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it e presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:
- in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.
Il contributo e' riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante. La durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.
