Spetta ai singoli enti decidere quando applicare l'Isee ricalcolato sulla base delle nuove regole dettate dal Dl 42/2016, che ha variato il metodo di computo nel caso in cui siano presenti disabili nel nucleo familiare. È quanto prevede la circolare Inps n. 137/2016.
In sede di conversione, il Dl 42/2016sulla scuola ha accolto l'articolo 2-sexies, dedicato all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dei nuclei familiari con componenti disabili, il quale ha ritoccato il relativo sistema di calcolo nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento approvato con il Dpcm 159/2013.
La questione trae origine da tre sentenze "gemelle" del Tar Lazio dell'11 febbraio 2015 nn. 2454, 2458 e 2459 (si veda il quatidiano degli enti locali e della Pa del 23 febbraio 2016), a cui si erano rivolte alcune associazioni e famiglie di disabili per contestare i nuovi metodi di calcolo dell'Isee. Il Tar ha parzialmente accolto i ricorsi avverso il Dpcm del 2013, entrato in vigore all'inizio del 2015, nella parte in cui include tra le componenti del reddito gli emolumenti riconosciuti a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità; e quella in cui prevede che dalla somma dei redditi debbano sottrarsi alcune spese o franchigie riferite ai soli disabili minorenni.
Posizioni poi avallate dal Consiglio di Stato, a cui si erano rivolti il ministero del Lavoro e il Mef, con le sentenze nn. 841, 842 e 838 del 29 febbraio 2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° marzo 2016).
Dopo un primo tentativo in sede di discussione della legge di stabilità 2016, bloccato dal Governo, l'articolo 2-sexies del Dl 42/2016 ha introdotto una modalità transitoria di calcolo dell'Isee, in attesa delle modifiche al regolamento. Il calcolo viene ora effettuato escludendo dal reddito i trattamenti già esenti dalla tassazione ai fini Irpef percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e franchigie per disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.
La circolare n. 137 dell'Inps indica come primo punto l'esclusione dal computo ai fini Isee dei trattamenti quali indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, che non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell'Istituto né andranno più indicati nella dichiarazione.
Per quanto concerne la maggiorazione del parametro della scala di equivalenza, elenca le somme non più sottratte dalla somma dei redditi del nucleo familiare (collaboratori domestici e assistenza personale, ospitalità alberghiera, franchigie previste i componenti disabili). Questo comporta la modifica dell'algoritmo di calcolo dell'Isee dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 42/2016, per cui gli Isee attestati dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.
Cosa succederà nell'immediato lo chiarisce lo stesso Istituto di previdenza che con la circolare n. 137 si assume l'onere di ricalcolare gli Isee presentati dal 1° gennaio di quest'anno e attestati entro il 28 maggio, fatta eccezione per quelli pari a zero, quelli contestati e quelli calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito un Isee calcolato in base alle nuove disposizioni. Operazione che verrà gestita in ordine cronologico di presentazione e che si concluderà entro il 10 settembre.
Il ricalcolo avverrà sulla base delle informazioni indicate nelle Dsu originarie, per cui qualora siano intervenute variazioni che il cittadino intenda far valere, questi dovrà presentare una nuova dichiarazione con le informazioni aggiornate.
L'Inps metterà a disposizione l'Isee calcolato sulla base delle vecchie e delle nuove regole, ma spetta ai singoli enti erogatori delle prestazioni sociali decidere la decorrenza di quello ricalcolato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 2-sexies che impone loro di adottare gli atti attuativi conseguenti alle nuove disposizioni disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sia l'erogazione delle nuove prestazioni agevolate per il periodo successivo a tale data.
La circolare Inps è scaricabile qui
(dal Quotidiano enti locali)
