Il «decreto Minniti» (Dl 14/2017 in vigore dallo scorso 21 febbraio) rimette in mano ai sindaci la penna per firmare ordinanze - sia contingibili e urgenti che no - per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande per negozi, attività artigianali di gastronomia con connesso commercio di bevande, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Di fatto, facendo in parte rientrare dalla finestra quello che il «decreto Monti» - e per la precisione l'articolo 31, comma 2, del Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 - aveva fatto uscire dalla porta cancellando il vincolo del nastro orario giornaliero di apertura e di chiusura settimanale. Tuttavia il nuovo potere affidato ai Sindaci non è ad libitum, in quanto confrontandosi con il principio comunitario e costituzionale della tutela della concorrenza è legittimo solo in casi ben precisi. E cioè in quelli individuabili nei nuovi articoli 50 e 54 del Tuel e riconducibili ad una precisa matrice quale la tutela della sicurezza delle città e del decoro e della vivibilità urbana. Fra le novità si segnalano, appunto, la riscrittura degli articoli del D.Lgs. 267/00 che descrivono i poteri del Sindaco rispettivamente in qualità di capo dell'Amministrazione Locale e di Ufficiale del Governo.
Sono ampliate le fattispecie in cui il Sindaco, a termini del comma 5, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti (nei casi di assoluta straordinarietà e imprevedibilità), finora limitate ad emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Per effetto della novella, le stesse ordinanze, disciplinando e limitando gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono adottabili dal Sindaco per l'urgente necessità di interventi volti ad eliminare situazioni di grave incuria, degrado del territorio o pericolo per la vivibilità urbana, al fine di garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti. Modificato anche il comma 7 dello stesso articolo in virtù del quale il sindaco, questa volta con ordinanza non extra ordinem e sulla base di indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sempre al fine di preservare la tranquillità dei residenti in aree del territorio caratterizzate da notevole afflusso di persone, per esempio i centri storici di maggior richiamo, può disporre limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo massimo di sessanta giorni. In ogni caso, non è sufficiente che il potere del sindaco di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione sia genericamente orientato alla tutela del bene da preservare, ma piuttosto che il suo esercizio sia precisamente determinato nel contenuto e nelle modalità.
Significative modifiche del decreto Minniti anche all'articolo 54, comma 4 bis, del Tuel, che radica la competenza del sindaco ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti questa volta nelle vesti di Ufficiale di Governo, per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. A tal proposito, la novella circoscrive il potere di ordinanza ad evitare situazioni che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, l'accattonaggio e lo sfruttamento della prostituzione o fenomeni di abusivismo come l'illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, trattandosi in questi due casi di situazioni che sono considerate naturalmente più contigue alla necessità di garantire la sicurezza primaria.
Il decreto prevede ancora: all'articolo 12, comma 1, che nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze ex articolo 50, commi 5 e 7, del Tuel, in tema di orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, il questore avvalendosi del potere di cui all'articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) dispone la sospensione dell'attività fino a 15 giorni; all'articolo12, comma 2, che è vietata non solo la vendita (come nel previgente testo dell'articolo 14 ter della legge 125/2001) ma anche la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
(da Quotidiano Enti Locali)
